Il 10 dicembre 1948, l 'Assemblea Generale
delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani.
Dopo questa solenne deliberazione, l'Assemblea delle Nazioni
Unite diede istruzioni al Segretario Generale di provvedere a diffondere
ampiamente questa Dichiarazione e, a tal fine, di pubblicarne e distribuirne il
testo non soltanto nelle cinque lingue ufficiali dell'Organizzazione
internazionale, ma anche in quante altre lingue fosse possibile usando ogni
mezzo a sua disposizione.
Si
tratta dunque della prima dichiarazione a
carattere universale relativa
ai principi fondamentali dei diritti
umani, e rappresenta il fondamento stesso del diritto internazionale in
materia.
Essa ha costituito il fondamento per un sempre
più ampio sistema di tutela dei diritti umani, che oggi si concentra anche sui gruppi maggiormente
vulnerabili (persone disabili, popolazioni indigene, lavoratori
migranti ecc.). È attualmente il documento più tradotto nel mondo.
È
composta da 30
articoli, preceduti da un preambolo nel quale si
afferma: “il riconoscimento della dignità è intrinseco agli esseri umani, e i
diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della famiglia umana
costituiscono la pietra angolare su cui si fondano libertà, giustizia e pace nel mondo”.
E' opportuno sottolineare il carattere sempre attuale e
l'universalità di un documento, il cui valore resta intatto nel tempo, e che ci
riguarda tutti: oggi più che mai. I diritti umani non sono soltanto patrimonio
comune di valori universali che trascendono culture e tradizioni, ma
rappresentano fondamentalmente valori locali e impegni nazionali solidamente
radicati in trattati
internazionali e ordinamenti legislativi nazionali.
DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
Articolo
1
Tutti gli esseri
umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di
ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di
fratellanza.
Articolo
2
1) Ad ogni
individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente
Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di
sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di
origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
2) Nessuna
distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico
internazionale del paese o del territorio sia indipendente, o sottoposto ad
amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione
di sovranità.
Articolo
3
Ogni individuo
ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.
Articolo
4
Nessun individuo
potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la
tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo
5
Nessun individuo
potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizioni crudeli,
inumane o degradanti.
Articolo
6
Ogni individuo
ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Articolo
7
Tutti sono
eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una
eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela
contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro
qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
Articolo
8
Ogni individuo
ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali
nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti
dalla costituzione o dalla legge.
Articolo
9
Nessun individuo
potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo
10
Ogni individuo
ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti
ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei
suoi diritti e dei suoi doveri nonché della fondatezza di ogni accusa penale
gli venga rivolta.
Articolo
11
1) Ogni
individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua
colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale
egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
2) Nessun
individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al
momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto
interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta
alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato
commesso.
Articolo
12
Nessun individuo
potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata,
nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del
suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato
dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
Articolo
13
1) Ogni
individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini
di ogni Stato.
2) Ogni
individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di
ritornare nel proprio paese.
Articolo
14
1 ) Ogni
individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle
persecuzioni.
2) Questo
diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato
per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle
Nazioni Unite.
Articolo
15
1) Ogni
individuo ha diritto ad una cittadinanza. 2) Nessun individuo potrà essere
arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare
cittadinanza.
Articolo
16
1) Uomini e
donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia,
senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali
diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo
scioglimento.
2) Il matrimonio
potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri
coniugi.
3) La famiglia è
il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta
dalla società e dallo Stato.
Articolo
17
1) Ogni
individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con
altri.
2) Nessun
individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
Articolo
18
Ogni individuo
ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione tale diritto
include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di
manifestare isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la
propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel
culto e nell'osservanza dei riti.
Articolo
19
Ogni individuo
ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non
essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e
diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a
frontiere.
Articolo
20
Ogni individuo
ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2) Nessuno può
essere costretto a far parte di un'associazione.
Articolo
21
1) Ogni
individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia
direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2) Ogni
individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici
impieghi del proprio paese.
3) La volontà
popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve sere
espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio
universale eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di
libera votazione.
Articolo
22
Ogni individuo,
in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla
realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale
ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti
economici sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero
sviluppo della sua personalità.
Articolo
23
1) Ogni
individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e
soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2) Ogni
individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale
lavoro.
3) Ogni
individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che
assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità
umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
4) Ogni
individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei
propri interessi.
Articolo
24
Ogni individuo
ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole
limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
Articolo
25
1) Ogni
individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e
il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo
all'alimentazione al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai
servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di
disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso
di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua
volontà.
2) La maternità
e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini nati
nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.
Articolo
26
1 ) Ogni
individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno
per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione
elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve
essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere
egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2) L'istruzione
deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al
rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le
Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni
Unite per il mantenimento della pace.
3) I genitori
hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai
loro figli.
Articolo
27
1) Ogni
individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della
comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai
suoi benefici.
2) Ogni individuo ha diritto alla
protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione
scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.
Articolo
28
Ogni individuo
ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le
libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
Articolo
29
1 ) Ogni
individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il
libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2)
Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere
sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per
assicurare il riconoscimento e rispetto dei diritti e delle libertà degli altri
e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del
benessere generale in una società democratica.
3) Questi
diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in
contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.
Articolo
30
Nulla nella
presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un
diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di
compiere un atto mirante alla distruzione di alcuni dei diritti e delle libertà
in essa enunciati.